Autenticazione di sottoscrizioni su istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a domicilio

(Regolamento comunale)
  • Servizio attivo
Procedimento di autenticazione di sottoscrizioni su istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a domicilio

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Come fare

La domanda può essere compilata direttamente dal richiedente oppure da un delegato maggiorenne.

Non appena ricevuta la documentazione, il Comune comunicherà al richiedente il giorno in cui un incaricato si recherà al domicilio indicato.

Domanda di autenticazione di sottoscrizioni su istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a domicilio
Copia del documento d'identità

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Questo procedimento è in via generale soggetto al pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 € ogni quattro facciate. É prevista l'esenzione per alcuni usi espressamente indicati dalla legge: il richiedente deve pertanto indicare esplicitamente il tipo di utilizzo.

Diritti di segreteria e istruttoria
(se il procedimento non è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo)
0,26 €
Diritti di segreteria e istruttoria
(se il procedimento è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo)
0,52 €

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'accesso al servizio.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Ulteriori informazioni

    Argomenti:
    • Lavoro
    Categorie:
    • Anagrafe e stato civile
    Ultimo aggiornamento: 10/04/2024 12:09.08